La valorizzazione dei territori a vocazione vitivinicola, con particolare riguardo per i luoghi di produzione di qualità in base alla legge n. 164 del 10/02/92 concernente la “Nuova disciplina delle denominazioni d’origine”, è diventata un obiettivo rilevante dell’azione di promozione del cosiddetto “TURISMO ENOGASTRONOMICO”.
Con la legge n. 268 del 27/07/99 il Parlamento ha varato la normativa per favorire la realizzazione delle “STRADE DEL VINO”. La legge si riferisce a percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli in ottemperanza del D.Lgs. N.285 del 30/04/92 (Nuovo codice della strada), lungo i quali possono apprezzarsi, contestualmente a lavori naturali, ambientali e culturali, i vigneti e le cantine di aziende agricole, che costituiscono lo strumento principale attraverso il quale i territori vinicoli e le relative produzioni possono essere divulgati e commercializzati in forma di offerta turistica, allo scopo di favorirne la fruizione da parte di tutti i potenziali interessati.
A questo fine, le aziende agricole potranno avviare attività ricettive e di ospitalità, con la degustazione dei prodotti aziendali e l’organizzazione di attività culturali, ricreative e didattiche. Attività, quindi riconducibili all’agriturismo, secondo la disciplina vigente e nell’osservanza delle disposizioni emanate in ambito regionale, a tal proposito è utile ricordare che in base all’art.2 della legge n. 730 del 05/12/85, per “attività agrituristiche” si intendono esclusivamente le attività di ricezione e ospitalità, esercitate dagli imprenditori agricoli singoli o associati di cui all’art. 2135 C.C. attraverso l’utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento, che devono comunque rimanere principali.
Lo svolgimento di tali attività non deve costituire distrazione della “destinazione agricola”:
- Dare stagionalmente ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori;
- Somministrare per la consumazione sul posto di pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli alcolici e super alcolici. Sono considerati di propri produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell’azienda agricola, insieme con quelli ricavati da materie prime dell’azienda agricola ancorché mediante lavorazioni esterne;
- Organizzare attività ricreative e culturali all’interno dell’azienda.
Con l’entrata in vigore della legge quadro n. 268 del 27/07/99 sulla disciplina delle “STRADE DEL VINO”, valida secondo l’art. 5 della medesima legge anche per le “STRADE DELL’OLIO D’OLIVA”, e delle deliberazioni della Regione Puglia n. 4397 e 4398 del 29/12/98 che sanciscono rispettivamente il riconoscimento di 9 strade del vino e di 8 strade dell’olio di oliva, si fissano i termini, i criteri e le modalità di attuazione dell’intervento per la concessione dei contributi e la realizzazione delle medesime strade (P.O.P. Puglia 1994/99 Fondo FEOGA Misura 4.3.2. ”VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI TIPICI REGIONALI DI QUALITA’ ”). Le norme sopra enunciate stabiliscono le fondamenta sulle quali l’intero apparato dovrà poggiare, infatti anche:
- Aziende vitivinicole e/o oleolivicole singole o associate;
- Le enoteche e/o elaioteche;
- I musei della vite e/o dell’olio di oliva e dell’ulivo;
- Aziende agrituristiche;
- Aziende agricole specializzate in produzioni tipiche;
- Punti ristoro;
- Strutture ricettive;
- Imprese artigiane;
- Infrastrutture di interesse turistico, artistico, culturale e paesaggistico;
presenti nelle “strade del vino” possano effettuare, nel rispetto delle specifiche disposizioni, la mescita per la degustazione dei prodotti vitivinicoli.
Nel definire la gestione e la fruizione delle “Strade del vino” e dell’“Olio di oliva” le Regioni possono prevedere i seguenti strumenti:
- Un disciplinare della “Strada del vino” e/o della “Strada dell’olio di oliva” sottoscritto dai soggetti aderenti;
- Il comitato promotore;
- Il comitato di gestione;
- Il sistema della segnaletica;
- Le guide ed il materiale illustrativo, divulgativo e promozionale;
All’attuazione delle iniziative previste possono concorrere, con apposite finalizzazioni, finanziamenti locali, regionali, nazionali e comunitari. Lo Stato può cofinanziare, nell’ambito delle disponibilità finanziarie proprie e di interventi comunitari, leggi di spesa regionali per interventi di adeguamento delle aziende, dei punti di accoglienza e di informazione locale agli “standard” previsti da un apposito Decreto del Ministero delle Politiche Agricole emanato in attuazione della legge, d’intesa con la conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Ferme restando le competenze delle Regioni per iniziative di promozione all’estero, la realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario, per l’incentivazione e conoscenza delle “strade del vino” può essere altresì finanziata attraverso l’intervento dell’Ente Nazionale Italiano per il Turismo (E.N.I.T.) e dell’Istituto Nazionale per il Commercio Estero (I.C.E.).
A sostegno delle iniziative collegate alle finalità della legge è stata autorizzata una spesa annua di tre miliardi a decorrere dal 1999. Al riparto delle somme finanziate provvederà il Ministro delle Politiche Agricole, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni.
Le disposizioni fin qui illustrate, come già evidenziato in precedenza, in ottemperanza all’art.5 L. n. 268/99 “si applicano anche per la realizzazione delle strade finalizzate alla valorizzazione,anche congiunta, di altre produzioni di qualità, con particolare riguardo all’olio d’oliva, de in genere ai prodotti tipici”.
In sintesi, per quanto riguarda la PUGLIA, e le altre aree del Mezzogiorno, la legge n. 268/99 apporta finalmente quel vigoroso impulso, alle timide iniziative di carattere locale per la valorizzazione dei nostri meravigliosi prodotti, di cui si avvertiva da tempo il bisogno. Vino, olio d’oliva e altre specialità delle nostre produzioni agricole, che per mancanza di un’azione concreta di valorizzazione e promozione, e forse anche per un accentuato individualismo degli imprenditori locali e la pigrizia di istituzioni ed enti, non sono mai andati più in là di un apprezzamento da parte di tanti estimatori, che per motivi diversi hanno avuto modo di conoscerne e valutarne la qualità. In particolare, vino e olio, nella maggior parte dei casi, si limitano a fare da materia prima per prodotti realizzati altrove e spacciati per D.O.C., D.O.P..
Da qualche tempo, finalmente, alcuni produttori hanno avvertito l’esigenza di dare una svolta all’isolamento in cui stagnavano da tempo, ed hanno intrapreso la strada della collaborazione, intervenendo direttamente nel trattamento qualificato delle materie prime e dei semilavorati, nell’imbottigliamento, nel marketing, nella comunicazione, nello sviluppo di pubbliche relazioni, allo scopo di competere alla pari nella fase della commercializzazione, con vini e oli, di aree più affermate.
Con questa legge, insieme con la valorizzazione dei prodotti, si possano raggiungere anche importanti risultati nella promozione di aree interne, normalmente escluse dalle grandi direttrici dei flussi turistici, nella diffusione delle conoscenze sul notevole patrimonio storico, culturale, artistico, e architettonico di cui il territorio dispone in abbondanza quindi nella destagionalizzazione dei flussi turistici.