Marchio Collettivo Geografico
Il Marchio Collettivo Geografico è la garanzia della qualità, della natura o dell’origine di un prodotto
Il marchio è comunemente ritenuto un utile strumento per distinguere i prodotti e servizi sul mercato e un mezzo di comunicazione con il consumatore.
Con lo stesso criterio dell’art. 2570 Codice Civile e dell’art. 11 del Codice della Proprietà Industriale, “marchio collettivo” identifica un marchio la cui registrazione viene richiesta non da un singolo imprenditore che lo utilizza per contraddistinguere i prodotti provenienti dalla propria azienda, ma da “… soggetti che svolgono la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti e servizi” al fine di “concederne l’uso secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori e commercianti”.
In questo contesto, il Marchio collettivo geografico è un particolare marchio collettivo che serve a indicare e garantire la provenienza geografica dei prodotti o servizi.
Focus normativo
- Direttiva CEE 104/89, art. 15 punto 2.
- Regolamento CE 40/94 art. 64.
- D. Lgs. del 10 Febbraio 2005, n. 30 art. 11 (Codice della proprietà industriale).